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Carta di Qualificazione del Conducente – CQC

La direttiva 2003/59/CE introduce, in particolare, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica. La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD.

 

Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente:

  1. di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h
  2. di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione
  3. di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
    riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione
  4. di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio
  5. di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente
  6. di guida o dei certificati di abilitazione professionale
  7. di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali
  8. di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

 

Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto 6) si chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.

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