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	<title>Autoscuola Volturno</title>
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		<title>Guide obbligatorie pat. B</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[GUIDE OBBLIGATORIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE B Il Decreto Ministeriale 20 aprile 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2012 rende obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B, per i candidati che presenteranno la domanda di conseguimento patente dal prossimo 2 Maggio, 6 (sei) ore di guida PROGRAMMA DELLE ORE DI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">GUIDE OBBLIGATORIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE B</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto Ministeriale 20 aprile 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2012 rende obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B, per i candidati che presenteranno la domanda di conseguimento patente dal prossimo 2 Maggio, 6 (sei) ore di guida</p>
<p>PROGRAMMA DELLE ORE DI ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">MODULO A</span></p>
<p style="text-align: justify;">2 ORE &#8211; LA GUIDA IN CONDIZIONI DI VISIONE NOTTURNA</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">MODULO B</span></p>
<p style="text-align: justify;">2 ORE &#8211; GUIDA SU STRADE EXTRAURBANE</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">MODULO C</span></p>
<p style="text-align: justify;">2 ORE &#8211; GUIDA SU AUTOSTRADE O STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI</p>
<p style="text-align: left;">↓</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/wp-content/uploads/Gazzetta-Ufficiale.pdf">Gazzetta Ufficiale</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Guida Accompagnata</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Guida accompagnata &#8211; DECRETO 11 novembre 2011, n. 213. Il 22/04/2012 entrerà in vigore il decreto relativo alla GUIDA ACCOMPAGNATA: il minore dovrà essere munito di patente di cat. A1 ed almeno 17 anni si dovrà presentare un&#8217;istanza alla motorizzazione per l&#8217;autorizzazione alla Guida Accompagnata verrà rilasciata una ricevuta di presentazione con la quale si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guida accompagnata &#8211; DECRETO 11 novembre 2011, n. 213.</p>
<p>Il 22/04/2012 entrerà in vigore il decreto relativo alla GUIDA ACCOMPAGNATA:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il minore dovrà essere munito di patente di cat. A1 ed almeno 17 anni</li>
<li style="text-align: justify;">si dovrà presentare un&#8217;istanza alla motorizzazione per l&#8217;autorizzazione alla Guida Accompagnata</li>
<li style="text-align: justify;">verrà rilasciata una ricevuta di presentazione con la quale si potrà accedere al corso propedeutico di formazione presso l&#8217;autoscuola (almeno 10 ore di guida)</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;autoscuola rilascerà una attestazione di avvenuta formazione con la quale il minore potrà ottenere una nuova autorizzazione alla Guida Accompagnata per continuare a guidare con un accompagnatore (se ne potranno designare fino a 3)</li>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;autorizzazione alla GA scadrà al compimento del 18° anno e se entro 6 mesi si presenterà istanza per il conseguimento della patente B le ore di guida del corso propedeutico saranno computate nelle ore obbligatorie per il conseguimento.</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">↓</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/wp-content/uploads/Decreto-11-novembre-2011-n.-213.pdf">Decreto 11 novembre 2011 n. 213</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Rinnovo CQC</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2012/03/rinnovo-cqc-scadenza-9-settembre-2013/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Da venerdì 9 marzo possono partire i corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC trasporto persone (o trasporto persone + trasporto merci) con scadenza 9 settembre 2013. La durata del corso per i titolari di CQC valida sia per il trasporto di persone che di merci è di 35 ore. DECRETO 5 marzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da venerdì 9 marzo possono partire i corsi di formazione periodica per il rinnovo  della CQC trasporto persone (o trasporto persone + trasporto merci) con scadenza 9 settembre 2013.</p>
<p>La durata del corso per i titolari  di CQC valida sia per il trasporto di persone che di merci è di 35 ore.</p>
<p style="text-align: left;">DECRETO 5 marzo 2012 – G.U. n. 57 dell’8/3/2012<br />
Modifica all&#8217;articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validita&#8217; della carta di qualificazione del conducente.</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1<br />
Modifiche al DM 16 ottobre 2009<br />
1. Nel DM 16 ottobre 2009, la parola: &#8220;cose&#8221; e&#8217; sostituita, ovunque ricorra, dalla parola: &#8220;merci&#8221;.<br />
2. All&#8217;articolo 13, del DM 16 ottobre 2009, il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente: &#8220;2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l&#8217;abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, e&#8217; esentato dall&#8217;obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l&#8217;altra tipologia.&#8221;.<br />
3. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009, come modificate dal comma 2, si applicano anche ai primi corsi di formazione periodica avviati a partire dal termine di cui all&#8217;articolo 13, comma 10, primo periodo, del predetto DM 16 ottobre 2009.</p>
<p>Il presente decreto e&#8217; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />
Roma, 5 marzo 2012</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Rinnovo patente over 80</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2012/02/rinnovo-patente-over-80/</link>
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		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’articolo 11, commi 1, lett. a), 2 e 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha modificato la disciplina del rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età disponendo: l’immediata entrata in vigore della norma soppressiva dell’articolo 115, comma 2-bis, CdS (che prevedeva, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’articolo 11, commi 1, lett. a), 2 e 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha modificato la disciplina del rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età disponendo:</p>
<ul>
<li> l’immediata entrata in vigore della norma soppressiva dell’articolo 115, comma 2-bis, CdS (che prevedeva, a tal fine, che tali conducenti acquisissero un attestato di idoneità rilasciato da una commissione medica locale a seguito di visita specialistica biennale);</li>
<li>la validità biennale dei predetti titoli abilitativi alla guida.</li>
</ul>
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		<title>Mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici da neve</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Interventi relativi all&#8217;obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio &#8211; Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010 L&#8217;articolo 1 della Legge n. 120/2010, ha previsto l&#8217;obbligo, nel caso in cui c&#8217;è una concreta situazione di criticità connessa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Interventi relativi all&#8217;obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio &#8211; Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 della Legge n. 120/2010, ha previsto l&#8217;obbligo, nel caso in cui c&#8217;è una concreta situazione di criticità connessa a neve o ghiaccio, ovvero quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile, di utilizzare, oppure di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale obbligo potrà essere imposto dall&#8217;ente proprietario della strada, ovvero dal sindaco nei centri abitati, con ordinanza motivata ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, resa nota al pubblico mediante apposito segnale.</p>
<p style="text-align: justify;">La tipologia di pneumatici prevista dalla novella normativa appare più ampia e appropriata rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. Si fa riferimento, infatti, oltre ai mezzi antisdrucciolevoli, a pneumatici invernali (denominati dalle norme internazionali come pneumatici da neve), cioè ad una particolare categoria di impiego di pneumatici &#8211; idonei alla marcia su neve o su ghiaccio &#8211; che sono contraddistinti dalle sigle del tipo M+S, MS, M-S, M&amp;S, riportate sul fianco del pneumatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si coglie l&#8217;occasione, infine, per rettificare quanto riferito a pag. 4 della circolare del 12 agosto 2010 n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 più volte richiamata, nella parte in cui si era indicato che <em>&#8220;In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all&#8217;applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all&#8217;art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell&#8217;art. 7, comma 13, C.d.S</em> <em>nel centro abitato&#8221;, </em>quest&#8217;ultima fattispecie deve intendersi sanzionata dal comma 14 dell&#8217;articolo <em>7</em> del Codice della Strada.</p>
<p style="text-align: center;">∞</p>
<p style="text-align: justify;">La norma che regolamenta l’obbligo di aver montate gomme invernali o di avere a bordo le catene da neve esiste quindi già dall’anno scorso però finora non esistevano i segnali stradali<strong> </strong> relativi a questo obbligo. Ora il ministero dei Trasporti ha dato il via libera all’omologazione dei nuovi segnali.</p>
<p style="text-align: justify;">I nuovi segnali sono a fondo verde per le autostrade ed a fondo blu per  le altre strade. L’ente o il gestore della strada può decidere di  cambiare il periodo in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali  montati o catene a bordo; solitamente però il periodo dell’obbligo va da  metà novembre a metà aprile ma  può cambiare da zona a zona.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Corsi per Insegnante ed Istruttore</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/08/corsi-insegnante-ed-istruttore/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Ad Ottobre Forma Futuro (ente di formazione accredidato con sede in Via La Spezia 110 Parma &#8211; tel. 0521 985866) organizzerà i corsi per l&#8217;ammissione all&#8217;esame di Insegnante e/o Istruttore di scuola guida in collaborazione con il Centro d&#8217;Istruzione Automobilistica PARMA G.V.P. Inzio corsi 18/10/11 &#8211; fine corsi 25/02/12 Per informazioni: FORMA FUTURO: www.formafuturo.it Carla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ad Ottobre Forma Futuro (ente di formazione accredidato con sede in Via La Spezia 110 Parma &#8211; tel. 0521 985866) organizzerà i corsi per l&#8217;ammissione all&#8217;esame di Insegnante e/o Istruttore di scuola guida in collaborazione con il Centro d&#8217;Istruzione Automobilistica PARMA G.V.P.</p>
<p>Inzio corsi 18/10/11 &#8211; fine corsi 25/02/12</p>
<p>Per informazioni:</p>
<p><a href="http://www.formafuturo.it/training/trainingcourses.asp?macro=99B3258A-AC2C-4BD8-ABDF-865FD36B5D7D" target="_blank">FORMA FUTURO</a>:<strong> <a href="http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=99B3258A-AC2C-4BD8-ABDF-865FD36B5D7D&amp;course=1132_1688" target="_blank">www.formafuturo.it</a></strong></p>
<p>Carla Zanotti: <strong><a href="mailto:c.zanotti@formafuturo.it">c.zanotti@formafuturo.it</a></strong></p>
<p><a href="http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/parma-gvp/" target="_blank">PARMA G.V.P.</a>: <strong><a href="mailto:parma-gvp@tiscali.it">parma-gvp@tiscali.it</a></strong></p>
<p style="text-align: center;">◊</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/wp-content/uploads/DECRETO-INSEGNANTI-ISTRUTTORI.pdf">DECRETO INSEGNANTI ISTRUTTORI</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Patentino per ciclomotore</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/patentino-per-ciclomotore/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[CONSEGUIMENTO DEL CIGC Dal prossimo 1° Aprile andranno in vigore i decreti che hanno definito le nuove disposizioni per il conseguimento del CIGC. Il corso di formazione teorica passerà a 13 ore, in quanto è stata aggiunta nel programma una lezione di un’ora sul funzionamento del ciclomotore in caso di emergenza, i cui contenuti sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CONSEGUIMENTO DEL  CIGC</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dal prossimo 1° Aprile andranno in  vigore i decreti che hanno definito le nuove disposizioni per il conseguimento  del CIGC.</p>
<p style="text-align: justify;">Il corso  di formazione teorica passerà a 13 ore, in quanto è stata aggiunta nel programma  una lezione di un’ora sul funzionamento del ciclomotore in caso di emergenza, i  cui contenuti sono descritti nell’allegato 1 al decreto 23/03/2011, n. 106. Anche le persone che hanno diritto ad  ottenere il CIGC per via amministrativa (maggiorenni alla data del 30  settembre 2005) dovranno seguire un corso di 13 ore. Resteranno validi gli attestati rilasciati in data antecedente al 01.04.2011 sulla base del  precedente programma se allegati a  una domanda di conseguimento CIGC protocollata entro il 31 marzo e purché  quella domanda si concluda con il rilascio del documento di guida. Nel caso si debba procedere alla presentazione di una nuova domanda  questa dovrà contenere una attestazione di frequenza dell’ora  integrativa di lezione. Tale certificazione deve essere rilasciata  dallo stesso soggetto che ha effettuato le precedenti 12 ore di lezione e non  produce alcun posticipo nella data di fine corso, che rimane a tutti gli  effetti, quella relativa alle precedenti 12 ore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame di teoria non subirà nessuna modifica, né nelle modalità di effettuazione né nel listato  delle domande.</p>
<p style="text-align: justify;">Al superamento dell’esame di teoria  verrà consegnato al candidato il “foglio rosa  CIGC” che autorizzerà da quel momento il candidato ad esercitarsi alla guida con un ciclomotore a due ruote (in luoghi  poco frequentati) oppure con un ciclomotore a tre o quattro ruote omologato per  il trasporto di un passeggero a fianco del guidatore, in questo caso durante le  esercitazioni dovrà essere presente a bordo un istruttore o una persona che  funga da istruttore che sia titolare di patente valida per la categoria B da  almeno dieci anni e che non abbia superato l’età di 65  anni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame di guida potrà essere  prenotato solo dopo che è stata effettuata una adeguata formazione, almeno conforme ai contenuti delle prove che dovranno essere sostenute in sede di esame.  L’avvenuta esercitazione sarà dichiarata dal candidato, se maggiorenne, o dal  tutore se il candidato è minorenne.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame dovrà essere  sostenuto con il tipo di veicolo indicato nella domanda e superato l’esame di guida verrà  rilasciato il CIGC (che abiliterà alla guida dei ciclomotori, tricicli e  quadricicli leggeri indipendentemente dal tipo di veicolo che si è utilizzato  per sostenere l’esame).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>150 anni dell’unità d’Italia</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/150-anniversario-unita-italia/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[150° Anniversario dell&#8217;unità d&#8217;Italia &#8211; Dallo scoglio di Quarto il 5 maggio del 1860 prese avvio, con la spedizione dei Mille, la fase conclusiva del lungo percorso del movimento per l&#8217;Unità, che sarebbe culminata il 17 marzo 1861 nella proclamazione dello Stato unitario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>150° Anniversario dell&#8217;unità d&#8217;Italia</strong> &#8211; Dallo scoglio di Quarto il 5 maggio del 1860 prese avvio, con la  spedizione dei Mille, la fase conclusiva del lungo percorso del  movimento per l&#8217;Unità, che sarebbe culminata il 17 marzo 1861 nella  proclamazione dello Stato unitario.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Limiti per neopatentati</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/02/limiti-neopatentati/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Limiti di potenza per neopatentati: Il giorno 9 febbraio 2011, entrerà in vigore il comma 2-bis dell’art. 117, che prescrive le limitazioni di potenza per la guida di veicoli, per i conducenti titolari di patente B, conseguita da tale data. Quindi per il primo anno dal rilascio della patente, non sarà consentita la guida di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Limiti di potenza per neopatentati: </strong>Il giorno 9 febbraio 2011, entrerà in vigore il comma 2-bis dell’art. 117,  che prescrive le limitazioni di potenza per la guida di veicoli, per i  conducenti titolari di patente B, conseguita da tale data.<br />
Quindi per il  primo anno dal rilascio della patente, non sarà consentita la guida di  autoveicoli che abbiano una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a  55 kw/t.<br />
Nel caso di veicoli di categoria M1 ( veicoli adibiti al trasporto  di persone, aventi al massimo 9 posti a sedere, compreso il conducente), va  rispettato l’ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.<br />
Tale limite, non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone  invalide, autorizzate ai sensi dell’art.188 del CDS, purché la persona invalida  sia presente sul veicolo.<br />
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120  del CDS, il divieto si estende ai primi 3 anni, dal conseguimento della patente,  per le persone destinatarie del divieto di cui all’art.75, comma 1, del DPR  n.309 del 09/10/1990.</p>
<p><strong>CALCOLO DEL RAPPORTO POTENZA/TARA</strong></p>
<p>Nel modello della carta di  circolazione attualmente in uso, MC 820 F, a partire dal  giorno 4/10/2007, il rapporto potenza/tara è indicato nella pagina 3 della carta  di circolazione dei veicoli di categoria M1 con la seguente  dicitura:</p>
<p style="text-align: center;">rapporto  potenza/tara = …,… KW/T</p>
<p style="text-align: justify;">Per i veicoli immatricolati  nel periodo compreso tra novembre 1999 e  il 3/10/2007 il rapporto deve essere calcolato come segue:</p>
<p style="text-align: center;">rapporto  potenza/tara = KW : (MASSA A VUOTO + 75Kg) x1000</p>
<p style="text-align: justify;">i Kilowatt si trovano a pagina  2, punto (P.2), della carta di circolazione, la massa a vuoto nella pagina 3  della stessa; il valore 75Kg, che va sommato alla massa a vuoto per ottenere la  tara, rappresenta il peso del conducente.</p>
<p>Per i veicoli immatricolati  prima del novembre 1999 i Kilowatt e la tara sono indicati a pagina 2 della carta  di circolazione, pertanto il rapporto deve essere calcolato come  segue:</p>
<p style="text-align: center;">rapporto  potenza/tara = KW : Tara x 1000</p>
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		<title>Abolizione patenti speciali per minorati della vista</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
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		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con decreto 30 novembre 2010 è stata recepita la direttiva comunitaria 2009/112/CE che ha apportato importanti modifiche in materia di idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli, in particolare per quanto attiene la VISTA, il DIABETE MELLITO  e l’EPILESSIA. Il recepimento nelle norme nazionali delle disposizioni comunitarie ha prodotto, di fatto, l’abrogazione delle disposizioni con esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con decreto 30 novembre 2010 è stata  recepita la direttiva comunitaria 2009/112/CE che ha apportato importanti  modifiche in materia di idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli, in  particolare per quanto attiene la  VISTA, il DIABETE MELLITO   e l’EPILESSIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il recepimento nelle norme nazionali  delle disposizioni comunitarie ha prodotto, di fatto, l’abrogazione delle  disposizioni con esse contrastanti. Questo aspetto è stato chiarito dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti con Circolare 1353/8.3 del 14  gennaio 2011, evidenziando che in conseguenza dei nuovi  parametri di valutazione dei requisiti visivi <strong>viene meno l’esistenza delle patenti  speciali</strong> delle categorie A,B,C e D ex art. 325 del Regolamento al Codice  della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il nuovo assetto la  certificazione per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione  della patente potrà essere rilasciata dal medico monocratico anche in favore di  persona affetta da difetto della vista, titolari di patente speciale (monocolo,  ecc.) &#8211; o che ai sensi della precedente normativa avrebbe dovuto conseguire la  patente speciale. Sarà il medico stesso nella valutazione dei requisiti visivi a  stabilire l’eventuale rinvio alla competenza della Commissione Medica Locale,  laddove sussistano dubbi sull’adeguatezza della vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente coloro che sono  titolari di patente speciale ai sensi del citato art. 325 dovranno richiedere,  in occasione del primo rinnovo, la riclassificazione della  patente.</p>
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