<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoscuola Volturno</title>
	<atom:link href="http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici da neve</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/11/mezzi-antisdrucciolevoli-o-pneumatici-da-neve/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/11/mezzi-antisdrucciolevoli-o-pneumatici-da-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Interventi relativi all&#8217;obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio &#8211; Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010 L&#8217;articolo 1 della Legge n. 120/2010, ha previsto l&#8217;obbligo, nel caso in cui c&#8217;è una concreta situazione di criticità connessa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Interventi relativi all&#8217;obbligo di essere muniti ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio &#8211; Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;articolo 1 della Legge n. 120/2010, ha previsto l&#8217;obbligo, nel caso in cui c&#8217;è una concreta situazione di criticità connessa a neve o ghiaccio, ovvero quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile, di utilizzare, oppure di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale obbligo potrà essere imposto dall&#8217;ente proprietario della strada, ovvero dal sindaco nei centri abitati, con ordinanza motivata ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, resa nota al pubblico mediante apposito segnale.</p>
<p style="text-align: justify;">La tipologia di pneumatici prevista dalla novella normativa appare più ampia e appropriata rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. Si fa riferimento, infatti, oltre ai mezzi antisdrucciolevoli, a pneumatici invernali (denominati dalle norme internazionali come pneumatici da neve), cioè ad una particolare categoria di impiego di pneumatici &#8211; idonei alla marcia su neve o su ghiaccio &#8211; che sono contraddistinti dalle sigle del tipo M+S, MS, M-S, M&amp;S, riportate sul fianco del pneumatico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si coglie l&#8217;occasione, infine, per rettificare quanto riferito a pag. 4 della circolare del 12 agosto 2010 n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 più volte richiamata, nella parte in cui si era indicato che <em>&#8220;In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all&#8217;applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all&#8217;art.6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell&#8217;art. 7, comma 13, C.d.S</em> <em>nel centro abitato&#8221;, </em>quest&#8217;ultima fattispecie deve intendersi sanzionata dal comma 14 dell&#8217;articolo <em>7</em> del Codice della Strada.</p>
<p style="text-align: center;">∞</p>
<p style="text-align: justify;">La norma che regolamenta l’obbligo di aver montate gomme invernali o di avere a bordo le catene da neve esiste quindi già dall’anno scorso però finora non esistevano i segnali stradali<strong> </strong> relativi a questo obbligo. Ora il ministero dei Trasporti ha dato il via libera all’omologazione dei nuovi segnali.</p>
<p style="text-align: justify;">I nuovi segnali sono a fondo verde per le autostrade ed a fondo blu per  le altre strade. L’ente o il gestore della strada può decidere di  cambiare il periodo in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali  montati o catene a bordo; solitamente però il periodo dell’obbligo va da  metà novembre a metà aprile ma  può cambiare da zona a zona.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/11/mezzi-antisdrucciolevoli-o-pneumatici-da-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi per Insegnante ed Istruttore</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/08/corsi-insegnante-ed-istruttore/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/08/corsi-insegnante-ed-istruttore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Ad Ottobre Forma Futuro (ente di formazione accredidato con sede in Via La Spezia 110 Parma &#8211; tel. 0521 985866) organizzerà i corsi per l&#8217;ammissione all&#8217;esame di Insegnante e/o Istruttore di scuola guida in collaborazione con il Centro d&#8217;Istruzione Automobilistica PARMA G.V.P. Inzio corsi 18/10/11 &#8211; fine corsi 25/02/12 Martedì &#8211; Giovedì 19,00-21,00 Sabato 9,00-13,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ad Ottobre Forma Futuro (ente di formazione accredidato con sede in Via La Spezia 110 Parma &#8211; tel. 0521 985866) organizzerà i corsi per l&#8217;ammissione all&#8217;esame di Insegnante e/o Istruttore di scuola guida in collaborazione con il Centro d&#8217;Istruzione Automobilistica PARMA G.V.P.</p>
<p>Inzio corsi 18/10/11 &#8211; fine corsi 25/02/12</p>
<p>Martedì &#8211; Giovedì 19,00-21,00</p>
<p>Sabato 9,00-13,00</p>
<p>Per informazioni:</p>
<p><a href="http://www.formafuturo.it/training/trainingcourses.asp?macro=99B3258A-AC2C-4BD8-ABDF-865FD36B5D7D" target="_blank">FORMA FUTURO</a>:<strong> <a href="http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=99B3258A-AC2C-4BD8-ABDF-865FD36B5D7D&amp;course=1132_1688" target="_blank">www.formafuturo.it</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=EB1BB5B5-68EB-4898-80AD-90E62423AC86&amp;course=1142_1707" target="_blank">corso insegnante</a> &#8211; <a href="http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=99B3258A-AC2C-4BD8-ABDF-865FD36B5D7D&amp;course=1142_1709" target="_blank">corso istruttore</a><br />
</strong></p>
<p>Carla Zanotti 0521 038503  <strong><a href="mailto:c.zanotti@formafuturo.it">c.zanotti@formafuturo.it</a></strong></p>
<p><a href="http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/parma-gvp/" target="_blank">PARMA G.V.P</a>.: <strong><a href="mailto:parma-gvp@tiscali.it">parma-gvp@tiscali.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/08/corsi-insegnante-ed-istruttore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patentino per ciclomotore</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/patentino-per-ciclomotore/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/patentino-per-ciclomotore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[CONSEGUIMENTO DEL CIGC Dal prossimo 1° Aprile andranno in vigore i decreti che hanno definito le nuove disposizioni per il conseguimento del CIGC. Il corso di formazione teorica passerà a 13 ore, in quanto è stata aggiunta nel programma una lezione di un’ora sul funzionamento del ciclomotore in caso di emergenza, i cui contenuti sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CONSEGUIMENTO DEL  CIGC</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dal prossimo 1° Aprile andranno in  vigore i decreti che hanno definito le nuove disposizioni per il conseguimento  del CIGC.</p>
<p style="text-align: justify;">Il corso  di formazione teorica passerà a 13 ore, in quanto è stata aggiunta nel programma  una lezione di un’ora sul funzionamento del ciclomotore in caso di emergenza, i  cui contenuti sono descritti nell’allegato 1 al decreto 23/03/2011, n. 106. Anche le persone che hanno diritto ad  ottenere il CIGC per via amministrativa (maggiorenni alla data del 30  settembre 2005) dovranno seguire un corso di 13 ore. Resteranno validi gli attestati rilasciati in data antecedente al 01.04.2011 sulla base del  precedente programma se allegati a  una domanda di conseguimento CIGC protocollata entro il 31 marzo e purché  quella domanda si concluda con il rilascio del documento di guida. Nel caso si debba procedere alla presentazione di una nuova domanda  questa dovrà contenere una attestazione di frequenza dell’ora  integrativa di lezione. Tale certificazione deve essere rilasciata  dallo stesso soggetto che ha effettuato le precedenti 12 ore di lezione e non  produce alcun posticipo nella data di fine corso, che rimane a tutti gli  effetti, quella relativa alle precedenti 12 ore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame di teoria non subirà nessuna modifica, né nelle modalità di effettuazione né nel listato  delle domande.</p>
<p style="text-align: justify;">Al superamento dell’esame di teoria  verrà consegnato al candidato il “foglio rosa  CIGC” che autorizzerà da quel momento il candidato ad esercitarsi alla guida con un ciclomotore a due ruote (in luoghi  poco frequentati) oppure con un ciclomotore a tre o quattro ruote omologato per  il trasporto di un passeggero a fianco del guidatore, in questo caso durante le  esercitazioni dovrà essere presente a bordo un istruttore o una persona che  funga da istruttore che sia titolare di patente valida per la categoria B da  almeno dieci anni e che non abbia superato l’età di 65  anni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame di guida potrà essere  prenotato solo dopo che è stata effettuata una adeguata formazione, almeno conforme ai contenuti delle prove che dovranno essere sostenute in sede di esame.  L’avvenuta esercitazione sarà dichiarata dal candidato, se maggiorenne, o dal  tutore se il candidato è minorenne.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame dovrà essere  sostenuto con il tipo di veicolo indicato nella domanda e superato l’esame di guida verrà  rilasciato il CIGC (che abiliterà alla guida dei ciclomotori, tricicli e  quadricicli leggeri indipendentemente dal tipo di veicolo che si è utilizzato  per sostenere l’esame).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/patentino-per-ciclomotore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 anni dell’unità d’Italia</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/150-anniversario-unita-italia/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/150-anniversario-unita-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[150° Anniversario dell&#8217;unità d&#8217;Italia &#8211; Dallo scoglio di Quarto il 5 maggio del 1860 prese avvio, con la spedizione dei Mille, la fase conclusiva del lungo percorso del movimento per l&#8217;Unità, che sarebbe culminata il 17 marzo 1861 nella proclamazione dello Stato unitario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>150° Anniversario dell&#8217;unità d&#8217;Italia</strong> &#8211; Dallo scoglio di Quarto il 5 maggio del 1860 prese avvio, con la  spedizione dei Mille, la fase conclusiva del lungo percorso del  movimento per l&#8217;Unità, che sarebbe culminata il 17 marzo 1861 nella  proclamazione dello Stato unitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/03/150-anniversario-unita-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limiti per neopatentati</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/02/limiti-neopatentati/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/02/limiti-neopatentati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Limiti di potenza per neopatentati: Il giorno 9 febbraio 2011, entrerà in vigore il comma 2-bis dell’art. 117, che prescrive le limitazioni di potenza per la guida di veicoli, per i conducenti titolari di patente B, conseguita da tale data. Quindi per il primo anno dal rilascio della patente, non sarà consentita la guida di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Limiti di potenza per neopatentati: </strong>Il giorno 9 febbraio 2011, entrerà in vigore il comma 2-bis dell’art. 117,  che prescrive le limitazioni di potenza per la guida di veicoli, per i  conducenti titolari di patente B, conseguita da tale data.<br />
Quindi per il  primo anno dal rilascio della patente, non sarà consentita la guida di  autoveicoli che abbiano una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a  55 kw/t.<br />
Nel caso di veicoli di categoria M1 ( veicoli adibiti al trasporto  di persone, aventi al massimo 9 posti a sedere, compreso il conducente), va  rispettato l’ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.<br />
Tale limite, non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone  invalide, autorizzate ai sensi dell’art.188 del CDS, purché la persona invalida  sia presente sul veicolo.<br />
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120  del CDS, il divieto si estende ai primi 3 anni, dal conseguimento della patente,  per le persone destinatarie del divieto di cui all’art.75, comma 1, del DPR  n.309 del 09/10/1990.</p>
<p><strong>CALCOLO DEL RAPPORTO POTENZA/TARA</strong></p>
<p>Nel modello della carta di  circolazione attualmente in uso, MC 820 F, a partire dal  giorno 4/10/2007, il rapporto potenza/tara è indicato nella pagina 3 della carta  di circolazione dei veicoli di categoria M1 con la seguente  dicitura:</p>
<p style="text-align: center;">rapporto  potenza/tara = …,… KW/T</p>
<p style="text-align: justify;">Per i veicoli immatricolati  nel periodo compreso tra novembre 1999 e  il 3/10/2007 il rapporto deve essere calcolato come segue:</p>
<p style="text-align: center;">rapporto  potenza/tara = KW : (MASSA A VUOTO + 75Kg) x1000</p>
<p style="text-align: justify;">i Kilowatt si trovano a pagina  2, punto (P.2), della carta di circolazione, la massa a vuoto nella pagina 3  della stessa; il valore 75Kg, che va sommato alla massa a vuoto per ottenere la  tara, rappresenta il peso del conducente.</p>
<p>Per i veicoli immatricolati  prima del novembre 1999 i Kilowatt e la tara sono indicati a pagina 2 della carta  di circolazione, pertanto il rapporto deve essere calcolato come  segue:</p>
<p style="text-align: center;">rapporto  potenza/tara = KW : Tara x 1000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/02/limiti-neopatentati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abolizione patenti speciali per minorati della vista</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/abolizione-patenti-speciali-per-minorati-della-vista/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/abolizione-patenti-speciali-per-minorati-della-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Con decreto 30 novembre 2010 è stata recepita la direttiva comunitaria 2009/112/CE che ha apportato importanti modifiche in materia di idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli, in particolare per quanto attiene la VISTA, il DIABETE MELLITO  e l’EPILESSIA. Il recepimento nelle norme nazionali delle disposizioni comunitarie ha prodotto, di fatto, l’abrogazione delle disposizioni con esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con decreto 30 novembre 2010 è stata  recepita la direttiva comunitaria 2009/112/CE che ha apportato importanti  modifiche in materia di idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli, in  particolare per quanto attiene la  VISTA, il DIABETE MELLITO   e l’EPILESSIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il recepimento nelle norme nazionali  delle disposizioni comunitarie ha prodotto, di fatto, l’abrogazione delle  disposizioni con esse contrastanti. Questo aspetto è stato chiarito dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti con Circolare 1353/8.3 del 14  gennaio 2011, evidenziando che in conseguenza dei nuovi  parametri di valutazione dei requisiti visivi <strong>viene meno l’esistenza delle patenti  speciali</strong> delle categorie A,B,C e D ex art. 325 del Regolamento al Codice  della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il nuovo assetto la  certificazione per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione  della patente potrà essere rilasciata dal medico monocratico anche in favore di  persona affetta da difetto della vista, titolari di patente speciale (monocolo,  ecc.) &#8211; o che ai sensi della precedente normativa avrebbe dovuto conseguire la  patente speciale. Sarà il medico stesso nella valutazione dei requisiti visivi a  stabilire l’eventuale rinvio alla competenza della Commissione Medica Locale,  laddove sussistano dubbi sull’adeguatezza della vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente coloro che sono  titolari di patente speciale ai sensi del citato art. 325 dovranno richiedere,  in occasione del primo rinnovo, la riclassificazione della  patente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/abolizione-patenti-speciali-per-minorati-della-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida accompagnata e foglio rosa a 17 anni</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/guida-accompagnata-17/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/guida-accompagnata-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 07:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Guida accompagnata e Foglio Rosa per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A Con i commi dall’1-bis all’1-septies dell’art. 115 si introduce nell’ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A, al fine di conseguire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guida accompagnata e Foglio Rosa per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con i commi dall’1-bis all’1-septies dell’art. 115 si introduce nell’ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A, al fine di conseguire la patente di categoria B.</p>
<p style="text-align: justify;">Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l’attività di guida di un autoveicolo è prevista un’adeguata e preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.<br />
La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (uno speciale &#8220;foglio rosa&#8221;) e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni.<br />
Durante la guida accompagnata sul veicolo non può prendere posta altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore e il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche &#8220;GA&#8221;.<br />
Diversamente da quanto accade per le altre esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente di cat. B, si applicano le limitazioni di potenza e di velocità previste dall’art. 117, commi 2 e 2-bis, C.d.S. . In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall’art. 117, comma 5, C.d.S. .Al di là delle ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 122 C.d.S. , che trovano applicazione per le violazioni per le quali non sia prevista una diversa sanzione dalla nuova norma, il conducente autorizzato ad effettuare l’esercitazione di cui sopra che, durante la stessa, commette violazioni gravi per le quali e prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata, con il divieto di conseguirne una nuova. A tal fine, si applica la procedura prevista dall’art. 219 C.d.S. con l’obbligo per l’agente accertatore di dare immediata comunicazione al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa per l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione amministrativa. Quest’ultimo è inviato anche al competente Ufficio del DTT per gli adempimenti di propria competenza.<br />
L’autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell’immediatezza dell’accertamento della violazione ma dovrà essere consegnata dal conducente al momento dell’esecuzione del provvedimento di revoca.<br />
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 122, comma 7 , è prevista la responsabilità solidale dell’accompagnatore per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato durante l’effettuazione delle esercitazioni di guida di trattasi. Tale responsabilità solidale, che si aggiunge a quella del genitore o di chi esercita l’autorità parentale o del tutore del conducente minorenne, impone la necessità di contestazione immediata della violazione anche alla persona che funge da istruttore.<br />
Le disposizioni di cui sopra non sono immediatamente operative ma richiedono l’adozione di appositi decreti ministeriali con i quali saranno fissate le modalità di rilascio delle speciali autorizzazioni ad esercitarsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/guida-accompagnata-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducenti “anziani”</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/conducenti-anziani/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/conducenti-anziani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 07:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Con il decreto 8 settembre 2010 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le direttive di propria competenza per l’applicazione delle modifiche al Codice della strada riferite ai conducenti “anziani”. - conducenti di età superiore a 65 anni titolari di patente della categoria C+E: le disposizioni in vigore antecedentemente all’approvazione della legge 120/2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il decreto 8 settembre 2010 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le direttive di propria competenza per l’applicazione delle modifiche al Codice della strada riferite ai conducenti “anziani”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- conducenti di età superiore a 65 anni titolari di patente della categoria C+E:</strong> le disposizioni in vigore antecedentemente all’approvazione della legge 120/2010 stabilivano che la conferma di validità avvenisse con cadenza biennale previa verifica dei requisiti psicofisici effettuata in commissione medica locale. Tale procedura non è stata modificata, ma integrata al fine di consentire a detti conducenti la guida di  autotreni e autoarticolati destinati al trasporto di cose di massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate fino all’età di 68 anni, ipotesi totalmente esclusa in precedenza. Non avendo il decreto ministeriale disposto alcun accertamento della sussistenza di requisiti diversi da quelli previsti per la conferma di validità della patente, ne deriva che in occasione della prima visita in commissione medica si ottiene il rinnovo della scadenza per due anni e che il relativo certificato medico funge da attestazione d’idoneità alla guida dei citati veicoli superiori a 20 tonnellate. Il documento dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo. Trascorso un anno dalla prima visita in commissione, se il conducente intende conservare l’abilitazione alla guida di tali veicoli deve sottoporsi a nuova verifica e ottiene una nuova attestazione, che, diversamente dalla precedente, non produrrà alcuna modifica della data di scadenza della patente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- conducenti di età superiore a 65 anni titolari di patente della categoria D o D+E:</strong> possono proseguire nel rinnovo annuale della patente, seguendo la medesima procedura da essi seguita nel periodo dai 60 ai 65 anni. In questo caso non è previsto che il conducente esibisca agli organi di controllo il certificato medico ma solo la patente in corso di validità. L’ipotesi trattata nel decreto, articolo 2, comma 1, che è evidentemente residuale, si riferisce solo a coloro che nel frattempo avessero declassato la patente “per raggiunti limiti di età”. Appare invece contraddittoria l’ipotesi trattata nel comma 2 dello stesso articolo, infatti, nel caso il declassamento sia avvenuto da oltre tre anni l’interessato dovrebbe aver ormai raggiunto l’età di 68 anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- conducenti di età superiore a 77 anni : </strong>se optano per il rinnovo della patente attraverso l’ordinaria visita effettuata da uno dei medici previsti dall’articolo 119 del Codice della strada, ottengono il prolungamento della scadenza fino al giorno del compimento dell’ottantesimo anno di età. Se viceversa si sottopongono a visita presso la commissione medica locale, ottengono il rinnovo per un triennio dalla data del certificato, oppure, se antecedente, fino alla data del compimento dell’ottantaduesimo anno di età.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- conducenti di età superiore a 80 anni : </strong>devono rinnovare la patente con cadenza biennale ed effettuare la visita presso la commissione medica locale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 59, della legge 120/2010, ha previsto che i titolari di patente, di qualsiasi categoria, che devono sottoporsi a visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, possono ottenere dagli uffici della motorizzazione civile un permesso provvisorio di guida valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. Dunque, quanto precedentemente previsto per i soli titolari di patente speciale è ora esteso a tutti i conducenti.<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2011/01/conducenti-anziani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta di Qualificazione del Conducente – CQC</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2010/10/cqc/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2010/10/cqc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti professionali La direttiva introduce, in particolare, per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo aver seguito un corso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei conducenti professionali</strong><br />
La direttiva introduce, in particolare, per i conducenti che effettuano trasporti<br />
professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e<br />
D+E, la <strong>carta di qualificazione del conducente</strong> (di seguito denominata <strong>CQC</strong>) che si<br />
consegue dopo aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il<br />
relativo esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD </strong>di cui all’art. 116, comma 8, del codice della strada e dell’art. 311 del relativo regolamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2010/10/cqc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patente internazionale</title>
		<link>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2010/09/patente-internazionale/</link>
		<comments>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2010/09/patente-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Patente internazionale La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell&#8217;Unione Europea, negli altri Paesi europei (ad esclusione della Federazione Russa) e in diversi Paesi extra-europei. Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito Viaggiare Sicuri (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/), selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce &#8220;Viabilità&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Patente internazionale</h1>
<p style="text-align: justify;">La patente italiana è sufficiente per guidare in tutti i Paesi dell&#8217;Unione Europea, negli altri Paesi europei (ad esclusione della Federazione Russa) e in diversi Paesi extra-europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito Viaggiare Sicuri (www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/), selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce &#8220;Viabilità&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la maggior parte dei Paesi extra-europei è invece richiesto un permesso internazionale di guida che non può essere utilizzato autonomamente, ma deve essere sempre accompagnato dalla patente nazionale in corso di validità.</p>
<p style="text-align: justify;">Le convenzioni internazionali in materia prevedono due distinti modelli di patente internazionale: il modello &#8220;Ginevra 1949&#8243; e il modello &#8220;Vienna 1968&#8243;.  Entrambi i permessi internazionali di guida sono attualmente ottenibili in Italia ; il modello &#8220;Vienna 1968&#8243;  ha una validità di 3 anni, mentre quello &#8220;Ginevra 1949&#8243; ha una validità di 1 anno, sempre nei limiti della validità della patente nazionale. Si segnala che alcuni Paesi (ad esempio  Stati Uniti, Giappone, India) riconoscono validità <strong>unicamente alle patenti internazionali conformi al modello &#8220;Ginevra 1949&#8243;</strong>: anche per questo aspetto è opportuno consultare il sito Viaggiare Sicuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoscuolavolturno.it/patenti/2010/09/patente-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

